LA FASE 2 A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020
Sabato 16 Maggio
scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato
immediatamente in vigore il Decreto Legge n. 33/2020 recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, così
delineando il quadro normativo nell'ambito del quale a partire dal
18 maggio e fino al 31 Luglio, con appositi successivi
provvedimenti (DPCM e regionali) potranno esser disciplinati gli
spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle
attività economiche, produttive e sociali.
Per quanto riguarda
più in particolare gli spostamenti il Decreto prevede che, a
partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno
del territorio della stessa Regione non siano soggetti ad alcuna
limitazione, salvo eventuali future misure limitative per
specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica.
Al contrario, fino al 2 giugno 2020 compreso restano vietati
gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in
una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente
ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di
salute.
Per quanto riguarda
invece le attività economiche, produttive e
sociali,
secondo il Decreto, a partire dal 18 maggio, le stesse dovranno
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei
a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali.
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha assunto il documento contenente le
“Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e
produttive”, che è stato richiamato nelle proprie premesse dal D.P.C.M.
emanato il 17 Maggio scorso.
Nell'ambito
normativo suddetto è intervenuto, per quanto riguarda in particolare il
Piemonte, il D.P.G.R. del Piemonte n. 57 del 17 Maggio 2020 nel quale
sono previste e ribadite le
seguenti principali prescrizioni:
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- Sono consentiti gli spostamenti
all'interno del territorio regionale;
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- Conseguentemente, non essendo
previsto altrimenti nel Decreto regionale, resta fermo il divieto,
fino al 2 giugno 2020 (previsto dal D.L. nazionale del 16 Maggio
scorso) di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e
privati, in una Regione diversa così come quelli da e per l’estero,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per
motivi di salute;
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- I soggetti con febbre (maggiore di
37,5°) oppure con sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19
hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio;
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- È obbligatorio l’uso di idonee protezioni
delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili
al pubblico, inclusi i mezzi di trasposto ed in tutti i luoghi e le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, salvo i soli
casi esclusi (bambini sotto i 6 anni, disabili e/o portatori di
patologie incompatibili con il loro uso);
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- Resta vietata ogni forma di
assembramento in luoghi pubblici o privati
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In conseguenza delle
suddette previsioni, a partire dal 18 Maggio 2020:
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- È consentito potersi spostare per
recarsi a visitare un immobile da acquistare o locare sito in
Piemonte; non si rilevano nei provvedimenti delle limitazioni
o delle distinzioni riferibili a visite di immobili vuoti o occupati, purché sempre nel rispetto
delle dovute cautele;
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- Resta vietato spostarsi per
effettuare tali visite al di fuori della propria Regione per i cittadini residenti e/o
dimoranti in Piemonte, salvo che ciò dipenda da comprovate esigenze
lavorative e/o da motivi di assoluta urgenza, che sarà necessario
poter comprovare.
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In
ogni caso, nel corso di una visita presso
un immobile, si rammenta che sarà necessario procedere nel pieno
rispetto, da parte delle aziende, delle disposizioni del Protocollo
condiviso sottoscritto il 24 Aprile scorso.
Si ricorda, infine, che
il D.L. 33/20 dispone (art. 1 n. 16) che tutte le Regioni debbano
monitorare “con cadenza giornaliera l’andamento della situazione
epidemiologica” nei territori di propria competenza e che possano in
conseguenza “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive”
rispetto a quelle del decreto-legge, per cui sarà utile e necessario
verificare con frequenza le eventuali nuove disposizioni, anche
regionali, di interesse.
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