LEGGE REGIONE PIEMONTE N.
13/2020: PRIME CONSIDERAZIONI
Dal 29/05/2020 è in vigore la Legge della Regione Piemonte N. 13 DEL 29/05/2020 che, all’art. 78, va a definire quelle che vengono considerate le
“tolleranze esecutive” e le “tolleranze costruttive”, che potrebbero cambiare in
modo considerevole il meccanismo delle regolarizzazioni e delle sanatorie attualmente
in vigore.
Al comma 1 viene ripreso quello che è già riportato nel T.U.
dell’Edilizia e cioè che tutto quello che rimane entro il 2% di tolleranza
rispetto a quanto dichiarato non costituisce una violazione.
Dal comma 2 si iniziano a trovare le prime novità: vengono
introdotte le cosiddette “tolleranze esecutive” tra cui: irregolarità geometriche
e dimensionali di modesta entità, diversa collocazione di impianti e opere
interne, queste ultime devono però essere state eseguite in passato
durante l’esecuzione dei titolo abilitativi precedenti, non devono costituire
violazione della disciplina dell’attività edilizia e non devono pregiudicare
l’agibilità dell’immobile;
Al comma 3 viene riportato un esempio di queste tolleranze,
tra cui si segnalano in evidenza: le irregolarità esecutive di muri esterni ed
interni, una difforme ubicazione delle aperture interne e tutte le opere che
rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria.
Al comma 4 vengono definite le “tolleranze costruttive” ovvero
quelle difformità realizzate in passato durante l’esecuzione dei lavori, a cui
sia seguita una certificazione di conformità edilizia e di agibilità, che l’amministrazione
abbia espressamente accertato e che non abbia contestato come abuso edilizio o
rilevante ai fini dell’agibilità.
Al comma 5 si dice che, quelle di cui sopra, non costituendo
una violazione edilizia, devono essere comunicate dal tecnico negli elaborati
progettuali di nuovi interventi o attraverso adeguati atti di aggiornamento
della relativa condizione dell’immobile.
Questa nuova impostazione, come prevedibile, farà sorgere
dei problemi di natura interpretativa che dovranno essere chiariti.
In particolare, alcuni casi specifici che dovranno essere
correttamente interpretatiti sono:
- La difformità interna con modifiche che si sarebbe dovuta regolarizzare con CILA in sanatoria, probabilmente, se si tratta solo di una porta interna spostata (vd c. 3), non necessità più di CILA in sanatoria, ma se la difformità è di un muro completamente spostato, o che è stato demolito/costruito, visto che costituisce violazione dell’attività edilizia (vd c. 2), il tecnico come si dovrà comportare?
- Le difformità esterne che presuppongono assenza/presenza di aperture non dovrebbero rientrare in queste tolleranze, mentre una diversa posizione delle stesse sì?
- Le difformità esterne che vadano a variare i parametri edilizi (volume e superficie coperta) in aumento non dovrebbero rientrare nella nuova normativa mentre sussiste il dubbio nel caso in cui detti volumi siano inferiori, purché i suddetti non abbiano comportato una modifica dei prospetti esterni.
- Qualora venga rilevata una difformità di lieve entità, che richiederebbe una CILA in sanatoria, se si esegue l’aggiornamento catastale, in caso di vendita, il notaio rogante andrà a dichiarare che lo stato di fatto è conforme alla planimetria catastale ma non alle pratiche comunali?
Questi come altri aspetti attendono di essere correttamente
declinati nell’attività non solo dei tecnici ma anche di chi avrà la
commercializzazione dell’immobile interessato al fine di consigliare per il
meglio la propria clientela.
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