mercoledì 24 giugno 2020

LA LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 13 DEL 29/05/2020



LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 13/2020: PRIME CONSIDERAZIONI

Dal 29/05/2020 è in vigore la Legge della Regione Piemonte N. 13 DEL 29/05/2020 che, all’art. 78, va a definire quelle che vengono considerate le “tolleranze esecutive” e le “tolleranze costruttive”, che potrebbero cambiare in modo considerevole il meccanismo delle regolarizzazioni e delle sanatorie attualmente in vigore.
Al comma 1 viene ripreso quello che è già riportato nel T.U. dell’Edilizia e cioè che tutto quello che rimane entro il 2% di tolleranza rispetto a quanto dichiarato non costituisce una violazione.
Dal comma 2 si iniziano a trovare le prime novità: vengono introdotte le cosiddette “tolleranze esecutive” tra cui: irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, diversa collocazione di impianti e opere interne, queste ultime devono però essere state eseguite in passato durante l’esecuzione dei titolo abilitativi precedenti, non devono costituire violazione della disciplina dell’attività edilizia e non devono pregiudicare l’agibilità dell’immobile;
Al comma 3 viene riportato un esempio di queste tolleranze, tra cui si segnalano in evidenza: le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni, una difforme ubicazione delle aperture interne e tutte le opere che rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria.
Al comma 4 vengono definite le “tolleranze costruttive” ovvero quelle difformità realizzate in passato durante l’esecuzione dei lavori, a cui sia seguita una certificazione di conformità edilizia e di agibilità, che l’amministrazione abbia espressamente accertato e che non abbia contestato come abuso edilizio o rilevante ai fini dell’agibilità.
Al comma 5 si dice che, quelle di cui sopra, non costituendo una violazione edilizia, devono essere comunicate dal tecnico negli elaborati progettuali di nuovi interventi o attraverso adeguati atti di aggiornamento della relativa condizione dell’immobile.
Questa nuova impostazione, come prevedibile, farà sorgere dei problemi di natura interpretativa che dovranno essere chiariti.
In particolare, alcuni casi specifici che dovranno essere correttamente interpretatiti sono:
  • La difformità interna con modifiche che si sarebbe dovuta regolarizzare con CILA in sanatoria, probabilmente, se si tratta solo di una porta interna spostata (vd c. 3), non necessità più di CILA in sanatoria, ma se la difformità è di un muro completamente spostato, o che è stato demolito/costruito, visto che costituisce violazione dell’attività edilizia (vd c. 2), il tecnico come si dovrà comportare?
  • Le difformità esterne che presuppongono assenza/presenza di aperture non dovrebbero rientrare in queste tolleranze, mentre una diversa posizione delle stesse sì?
  • Le difformità esterne che vadano a variare i parametri edilizi (volume e superficie coperta) in aumento non dovrebbero rientrare nella nuova normativa mentre sussiste il dubbio nel caso in cui detti volumi siano inferiori, purché i suddetti non abbiano comportato una modifica dei prospetti esterni.
  • Qualora venga rilevata una difformità di lieve entità, che richiederebbe una CILA in sanatoria, se si esegue l’aggiornamento catastale, in caso di vendita, il notaio rogante andrà a dichiarare che lo stato di fatto è conforme alla planimetria catastale ma non alle pratiche comunali?

Questi come altri aspetti attendono di essere correttamente declinati nell’attività non solo dei tecnici ma anche di chi avrà la commercializzazione dell’immobile interessato al fine di consigliare per il meglio la propria clientela.





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