LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI
L’art.28 del DL 19.5.2020 n.34 ha
esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non
abitativi, già previsto per determinate categorie e limitatamente al mese
di marzo 2020 dall’art.65 DL 18/2020, ampliando le categorie che possono
accedervi ricomprendendo i mesi di aprile e maggio 2020.
L’Agenzia delle Entrate in data
6.6.2020, con la circolare n. 14 e la risoluzione n. 32, ha fornito le prime
indicazioni e istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione.
L’art. 65 del dl 17.3.2020 n.18,
convertito con modificazioni dalla L.24.4.2020 n.27, ha previsto, per gli
esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti
nella categoria catastale C/1.
Il credito di imposta non si
applica:
·
ai contratti di locazione di immobili rientranti
nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come
ad esempio la categoria D/8 (circ. 3.4.2020 n.8 § 3.2),
·
alle attività rimaste aperte ai sensi dell’art.1
DM 11.3.2020 (attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di
cui all’allegato 1 al DM 11.3.2020 e servizi alla persona di cui all’allegato 2
al DM 11.3.2020),
·
agli esercenti arti e professioni,
·
ai contratti di affitto di azienda.
Il credito d’imposta matura a
seguito dell’avvenuto pagamento del canone al locatore (circ. 3.4.2020 n.8 §
3.1) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal
25.3.2020, con il codice tributo 6914
da utilizzare nella sezione erario.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi ed IRAP.
Nella nuova versione, il credito d’imposta:
•
spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio
2020,
•
può essere richiesto dai soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 5
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
del 19.5.2020 (pertanto l’anno 2019 per i soggetti solari).
La circolare
14/2020 precisa che rientrano nell’agevolazione anche i soggetti regime
forfetario (L.190/2014) egli imprenditori e le imprese agricole e gli
imprenditori occasionali.
•
si riferisce al canone di locazione, di
leasing o di concessione dell’immobile, di tutti gli immobili ad uso non
abitativo.
In riferimento
ai contratti di leasing, la circolare 14/2020 precisa che il credito d’imposta
spetta esclusivamente per i contratti di leasing operativi (o di godimento) e
non per quelli finanziari (o traslativi) ove il conduttore sostiene i rischi
relativi al bene risultando di fatto assimilati ai contratti di compravendita
con annesso finanziamento.
•
è pari al 60% del canone mensile,
effettivamente pagato nel periodo d’imposta 2020.
Nel caso in
cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno
del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche queste
ultime possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare
il credito d’imposta.
•
non è collegato all’esercizio di una specifica
attività per cui spetta anche per le attività che sono rimaste aperte.
•
il credito non è cumulabile con il credito di
cui all’art. 65 DL
18/2020.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere destinati allo
svolgimento effettivo delle attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole e di interesse turistico a prescindere dalla loro categoria catastale.
Il credito d’imposta spetta anche
per gli immobili destinati promiscuamente all’esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente a
tale attività.
Il credito d’imposta spetta
inoltre:
- per i contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda purché comprensivi di almeno un immobile non abitativo. In tal caso il credito d’imposta è pari al 30% del canone complessivo.Tra i contratti di servizi a prestazioni complesse rientrano quelli che hanno ad oggetto i villaggi turistici, i centri sportivi, le gallerie commerciali e quelli di coworking.
- per le strutture alberghiere ed agrituristiche, anche stagionali, indipendentemente dal volume d’affari del precedente anno. Le attività per le quali non occorre fare la verifica della diminuzione dei ricavi sono quelle riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO.
- agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in riferimento al canone dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attiività.
Il
credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020
(e quindi pagato entro il 31.12.2020)
con riferimento a ciascun mese e per i conduttori esercenti attività economica il credito spetta a condizione che, nel
mese di riferimento per il quale viene utilizzato, ci sia stata una diminuzione
di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Ai fini
della verifica del fatturato occorre fare riferimento alle operazioni
effettuate nei singoli mesi e non a quelle registrate o per le quali l’IVA è
divenuta esigibile.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
La fruizione del credito
d’imposta è sospesa alla data del pagamento del canone ed è parametrata
all’importo effettivamente pagato.
In caso di cessione del
credito al locatore a titolo di pagamento del canone stesso il versamento del
canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della
cessione.
In altri termini, considerata la
finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è
possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso
al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso
deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il
credito di imposta.
Al fine di dimostrare l’avvenuto
pagamento saranno sufficienti le rilevazioni dello stesso nelle scritture
contabili del conduttore oppure il documento contabile con la quietanza di
pagamento.
Il credito d’imposta può essere:
·
utilizzato in compensazione in corso d’anno,
·
riportato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di sostenimento della spesa ed utilizzato in tale sede,
·
ceduto al locatore/concedente oppure ad altri
soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
con facoltà di successiva cessione del credito.
Il codice tributo da utilizzare è il “6920” da indicare nella
sezione Erario indicando l’anno nel quale il credito è riconosciuto (anno
2020).
Il modello F24 deve essere
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate.
In caso di utilizzo diretto il
credito dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2020.
In caso di cessione, la quota di
credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata
negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In tali casi il credito non
utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.
Un apposito provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative della
cessione per cui, ad oggi, non si può ancora porre in essere la cessione del
credito.
Qualora le parti vogliano
porre in essere tale accordo potranno prevedere l’immediato pagamento del 40%
rinviando la cessione al momento dell’emanazione del provvedimento.
Infine il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e
del valore della produzione ai fini IRAP.
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