LA PROROGA DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE
Con il DPCM 27.6.2020 (in Gazzetta Ufficiale il 29.6.2020),
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato dal 30.6.2020 al
20.7.2020 il termine di versamento:
·
del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IVA;
·
per i contribuenti interessati dall’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti
al regime forfetario.
Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione
di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19
sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente,
sull’operatività dei loro intermediari.
La proroga riguarda anche il versamento con la maggiorazione
dello 0,4% il cui termine è stato differito dal 30.7.2020 al 20.8.2020.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe
le seguenti condizioni:
·
esercitano attività economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art.
9-bis del DL 50/2017;
·
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00
euro).
La proroga riguarda anche i contribuenti che:
·
applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.
27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
·
determinano il reddito con altre tipologie di
criteri forfetari;
·
dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA,
· partecipano a società, associazioni e imprese che
presentano i suddetti requisiti;
· devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai
sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
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