Trascrizione
pregiudizievole taciuta sull’immobile e le tutele per l’acquirente:
il ruolo fondamentale delle visure effettuate dall’agenzia
immobiliare
Ancora
una volta una pronuncia della Corte di Cassazione porta a sottolineare
l’importanza della figura del mediatore nella corretta e
trasparente “gestione” delle compravendite, in particolare
tramite l’effettuazione delle opportune visure nei pubblici
Registri immobiliari, al fine di conoscere – e far conoscere
alle parti ed in particolare all’acquirente – lo stato delle
iscrizioni e delle trascrizioni esistenti sull’immobile oggetto
d’un affare.
La
pronuncia in questione è la n. 19294 depositata il 16 settembre
scorso dalla Sezione 2° civile della Suprema Corte, pronunciata
sul caso specifico in cui, poco prima della stipula del rogito
innanzi al Notaio, l’acquirente aveva scoperto le trascrizioni di
ben due pignoramenti immobiliari gravanti sull’immobile che erano
state taciute dalla parte venditrice.
Or
bene, la Cassazione nella commentata pronuncia ha ribadito, come
peraltro già affermato in passato in senso conforme (cfr. Cass.
30.1.1987, n. 881, e, più recentemente, Cass. 4.6.2018, n. 14289)
che i pesi gravanti sul fondo venduto – ivi compresi i
vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal
venditore - se appunto non sono stati dichiarati in contratto
costituiscono causa di risoluzione del contratto a favore del
compratore, nel caso in cui fossero conosciuti dal venditore.
La
pronuncia stessa prosegue sostanzialmente riconoscendo che il
rinvenimento prima del rogito di pignoramenti immobiliari
trascritti a carico dell’immobile promesso in vendita costituisce
inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455
C.c. (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14583; Cass. 11.11.1994, n. 9498),
che rende legittimato il promissario acquirente ed esperire i
rimedi che l’ordinamento nel caso specifico pone a sua tutela
consistenti, in alternativa:
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Nell’esperire
l’azione giudiziale di risoluzione per inadempimento e
contestuale richiesta di risarcimento del danno patito, da
dimostrarsi;
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Ovvero
nell’esercitare il recesso unilaterale dal contratto ai sensi
dell’art. 1385 C.c. con contestuale domanda di restituzione del
doppio della caparra confirmatoria versata alla parte
venditrice.
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Come
anticipato, tale
orientamento della Giurisprudenza di legittimità conferma ancora
di più l’importanza della tempestiva e diligente effettuazione delle
visure sui pubblici Registri immobiliari da parte dell’agente
immobiliare.
Ciò
non solo in modo da consentire al mediatore stesso di gestire le
compravendite degli immobili in modo trasparente e senza rischi per
le parti ma altresì per propria tutela, al fine di scongiurare
una eventuale propria responsabilità che potrebbe derivare,
secondo la tesi giurisprudenziale più recente e comunque
valutando caso per caso, dalla violazione (o meno)
dell’obbligo di verificare tutte le informazioni note e comunque
acquisibili con l’uso della diligenza professionale del caso.
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