RIVALUTAZIONE DEI TERRENI:
QUALE VALORE NELL’ATTO DI CESSIONE?
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 22/01/2021 , ha affermato che in sede di vendita di un terreno
edificabile o con destinazione agricola è possibile indicare un corrispettivo
inferiore al valore di rivalutazione, senza che ciò determini la decadenza del
contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta
sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare
la plusvalenza secondo il valore storico del bene.
La procedura di rideterminazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (articoli 5 e 7 della Legge
n. 448 del 2001 che ha introdotto il meccanismo delle rivalutazioni) è
condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% del
valore risultante da apposita perizia redatta da professionista abilitato, sia
per le partecipazioni (qualificate o non qualificate) sia per i terreni.
Nel periodo d’imposta 2021 è prevista la
possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette
partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i
relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.
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