IL SUPERBONUS NON RILEVA AI FINI DELLA PLUSVALENZA DA
CESSIONE
Il superbonus eventualmente fruito dal proprietario
dell’immobile non rileva ai fini del conteggio della plusvalenza nel caso di
una vendita infraquinquennale dell’immobile.
Questo interessante principio è stato espresso dall’Agenzia
delle Entrate nella risposta n. 204 del 24 marzo 2021.
Nello specifico un contribuente, che ha appena acquistato un
immobile in un condominio eseguirà, congiuntamente agli altri condomini, una
serie di lavori di efficientamento energetico riconducibili al “superbonus” di
cui all’art. 119 DL 34/2020.
Tuttavia i lavori eseguiti sono stati pagati optando per lo
sconto in fattura applicato dall’impresa edile ex art. 121 DL 34/2020 per cui
di fatto tali importi non risultano effettivamente sostenuti dal proprietario.
Poiché l’immobile verrà venduto nei 5 anni dal suo acquisto
e lo stesso non è stato adibito ad abitazione principale del cedente per la
maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita, scatta il
presupposto per la tassazione della plusvalenza come “reddito diverso” e quindi
l’opportunità di individuare di tutti i costi sostenuti da contrapporre al
prezzo di vendita.
Infatti, in base all’art.68 co.1 TUIR la plusvalenza da
tassare è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tra i
costi inerenti rientrato le spese per gli interventi finalizzati alla riduzione
del rischio sismico nonché quelli di effcIentamento energetico, oggetto di
“superbonus”, in quanto incrementative del valore del bene.
A nulla rileva, al riguardo, il fatto che le stesse diano
diritto ad una detrazione fiscale o che possano essere state pagate attraverso
il meccanismo dello sconto in fattura in quanto modalità alternativa alla
fruizione diretta della detrazione.
Pertanto tali spese concorreranno, insieme alle altre
eventualmente sostenute, in misura piena alla riduzione dell’eventuale
plusvalenza originata dalla cessione stessa.
Infatti, conclude l’Agenzia delle Entrate, una diversa
interpretazione determinerebbe di fatto una tassazione della detrazione da
“superbonus” attualmente non previsto dalla normativa.
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