RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
(QUOTATE E NON QUOTATE)
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipa-zioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle
partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023,
un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra,
ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della
partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei
titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co.
1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi
dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aliquota unica del 16% per
l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo
fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno
2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con ali-quota unica del
16%.
Versamento dell’imposta
sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve
essere versata:
- per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.
La rideterminazione si perfeziona
con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva
dovuta o della prima rata.
Fonte: dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
Consulente fiscal Fimaa Torino
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