MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS”
Sono state introdotte ulteriori
modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL
34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto
c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).
Riduzione dell’aliquota dal 110%
al 90% In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119
del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da
convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle
persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4
unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità
immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per
gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri,
il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella
misura del:
- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Norma transitoria - aliquota al
110% per le spese 2023
La riduzione dell’aliquota dal
110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi
effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
- la delibera assembleare che ha
approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla
data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a
condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata
la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co.
13-ter del DL 34/2020;
- la delibera assembleare che ha
approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il
19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla
data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Commercialista in Torino
Consulente fiscale Fimaa Torino
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