RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari
a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo
la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.
Requisiti
La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al
31.12.2023 per i mutuatari che:
- presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
- non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
La misura si applica ai contratti di mutuo:
- di tipo ipotecario;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
- stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;
- di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;
- finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
Effetti della rinegoziazione
Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad
ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo
nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o,
con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi
prefissati. Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in
oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in
qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai
sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.
Fonte: dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
Consulente fiscale Fimaa Torino
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